Sez. 3, Sentenza n. 4754 del 09/03/2004 (Rv. 570888 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Lesione del bene della salute - Diritto al risarcimento del danno - Trasmissibilità agli eredi - Condizioni - Proposizione da parte dei congiunti del defunto di autonoma domanda di risarcimento del danno "iure proprio" - Interferenza con la domanda proposta dagli stessi "iure hereditatis" - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
I prossimi congiunti di persona deceduta a causa di un fatto illecito sono titolari "iure hereditatis" del diritto di agire quali eredi e nei limiti della relativa quota, per ottenere il risarcimento del danno biologico e di quello patrimoniale sofferto in vita dal defunto ed entrato a far parte del patrimonio di questi prima della sua morte, a condizione che sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, né alla proponibilità di tale domanda da parte degli eredi osta la presentazione di altra domanda, volta a conseguire "iure proprio", nella qualità di prossimi congiunti del defunto, il risarcimento del danno morale, e dell'eventuale danno biologico o patrimoniale, subito direttamente a causa della morte del congiunto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)