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Sez. 5 - , Sentenza n. 15994 del 14/06/2019 (Rv. 654158 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE | Documenti acquisiti nel corso di attività di polizia tributaria - Utilizzabilità - Autorizzazione dell’Autorità giudiziaria - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze della mancanza di detta autorizzazione - Invalidità dell’atto impositivo – Esclusione.
Stato
decisa il 2019-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654158-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte, l'utilizzazione della documentazione acquisita nel corso delle attività di polizia tributaria non è subordinata all'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, in quanto tale atto è posto esclusivamente a tutela del segreto istruttorio, con la conseguenza che, non essendovi, peraltro, alcuna esigenza di tutela dei terzi, la sua mancanza non inficia l'efficacia probatoria dei dati trasmessi, né implica l'invalidità dell'atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)