Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22788 del 28/09/2017 (Rv. 646133 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI | Dati, documenti e notizie acquisiti dalla Guardia di Finanza nel corso di un'indagine penale - Utilizzazione ai fini dell'accertamento tributario - Necessità dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI
In tema di accertamenti tributari, l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria degli atti d'indagine penale, ai sensi degli artt. 33, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 63, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, è posta a garanzia e salvaguardia della riservatezza delle indagini e non già a tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento penale o di terzi, sicché finanche la sua mancanza non è preclusiva dell'utilizzabilità ai fini dell'accertamento tributario dei dati trasmessi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva negato qualsiasi rilievo alla autorizzazione rilasciata dall’Autorità giudiziaria in quanto priva di motivazione).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)