Sez. L, Sentenza n. 5352 del 01/09/1986 (Rv. 447907 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE DOVUTO AL LAVORATORE - LIQUIDAZIONE - MOTIVAZIONE SPECIFICA - OBBLIGO DEL GIUDICE - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO RELATIVO - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE DOVUTO AL LAVORATORE - LIQUIDAZIONE - MOTIVAZIONE SPECIFICA - OBBLIGO DEL GIUDICE - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO RELATIVO - AMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo al credito dell'Inail per il rimborso di quanto erogato in ipotesi di infortunio sul lavoro in relazione al quale sia accertata, in via principale od incidentale, la responsabilità penale del datore di lavoro o di altri, per cui il lavoratore infortunato ha diritto anche al risarcimento del danno non patrimoniale, la valutazione equitativa di tale danno - consentita dall'art. 1226 cod. civ., richiamato dall'art. 2056 cod. civ. - non esonera il giudice dall'Obbligo di indicare gli elementi che giustificano e sorreggono la suddetta liquidazione, elementi desumibili dalle caratteristiche concrete dell'evento dannoso, dallo eventuale concorso di colpa del danneggiato, dalla situazione soggettiva degli eventuali superstiti, e dallo stesso ammontare del danno patrimoniale. Così liquidato, il danno non patrimoniale è poi suscettibile di essere rivalutato giacché costituisce un credito di valore. (V 3692/82, mass n 421664; (V 30/79, mass n396038).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)