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Sez. 3, Sentenza n. 3692 del 17/06/1982 (Rv. 421664 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421664-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Nella valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., il giudice del merito ha un ampio potere discrezionale anche in base all'id quod plerumque accidit, con la conseguenza che il relativo giudizio non è soggetto a Sindacato di legittimità qualora abbia proceduto ad un esame della situazione che, globalmente considerata, abbia offerto la possibilità di procedere a tale valutazione equitativa. (Conf 4705/80, mass n 408521; (Conf 1036/81, mass n 411580).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)