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Sez. 3, Sentenza n. 30 del 05/01/1979 (Rv. 396038 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INDENNIZZO PER DANNO NON PATRIMONIALE - DEBITO DI VALORE - RIVALUTAZIONE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1979-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396038-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INDENNIZZO PER DANNO NON PATRIMONIALE - DEBITO DI VALORE - RIVALUTAZIONE - LEGITTIMITA.*

L'indennizzo per danno non patrimoniale e suscettibile di rivalutazione, giacche la relativa obbligazione non ha sin dalla origine per oggetto una somma di denaro e non puo essere quindi considerata come obbligazione pecuniaria si da costituire un debito di valuta, ma, essendo diretta ad assicurare al danneggiato una utilita sostitutiva che lo compensi delle sofferenze morali e psichiche subite a causa del fatto illecito, ha carattere risarcitorio, donde la sua natura di debito di valore, suscettibile come tale di essere rivalutato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)