Sez. 1, Sentenza n. 19459 del 09/11/2012 (Rv. 624372 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Società d'intermediazione mobiliare (SIM) - Tutela degli investitori - Principio della doppia separazione patrimoniale - Violazione parziale del principio - Confusione dei patrimoni - Conseguenze - Spettanza di mero diritto di credito concorrente con gli altri crediti vantati dai terzi verso l'intermediario.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
Il principio della doppia separazione patrimoniale (già imposto, in materia di intermediazione finanziaria, dall'art. 8, secondo comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e poi sancito dall'art. 19 del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, vigente al'epoca dei fatti di causa e confermato dall'art. 22 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), implicando separazione del patrimonio della società da quello gestito per conto e nell'interesse dei clienti, nonché, all'interno di quest'ultimo, reciproca separazione dei beni e dei valori riferibili individualmente a ciascun cliente, tende ad assicurare un'efficace tutela degli investitori, soprattutto nel caso di crisi dell'intermediario, realizzata mediante la sottrazione dei beni alla liquidazione concorsuale, permettendo all'investitore l'immediato e completo recupero di quelli riconducibili al proprio patrimonio. Tuttavia, una siffatta tutela è garantita appieno soltanto nel caso in cui il regime di separazione sia stato effettivamente rispettato, con la conseguenza che, qualora ciò non sia accaduto, l'investitore è titolare esclusivamente di un diritto di credito nei confronti dell'intermediario, che concorre con gli altri crediti vantati dai terzi nei confronti di quest'ultimo, alla stregua di quanto desumibile dall'articolo 34, terzo comma, del menzionato d.lgs. n. 415 del 1996 (poi sostituito dall'art. 57, terzo comma, del citato d.lgs. n. 58 del 1998), e dal rinvio ivi contenuto all'art. 91 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 87, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 91, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 19, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 34, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 87, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 22, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 57, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)