Sez. L, Sentenza n. 4426 del 20/04/1995 (Rv. 491913 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Chiusura dell'azienda temporaneamente disposta dall'imprenditore a causa di disordini sindacali - Legittimità - Condizioni - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
In caso di chiusura dell'azienda, temporaneamente disposta dall'imprenditore a causa di disordini verificatisi in occasione di agitazioni sindacali, il giudice di merito deve valutare la legittimità del fermo produttivo tenendo conto di tutte le modalità dell'azione sindacale, della natura del ciclo produttivo, delle dimensioni dell'attività industriale, e della sua articolazione, della ricerca di rimedi alternativi da parte della società datrice di lavoro - quali il ricorso ad azioni possessorie e a denunce in sede penale -, degli eventuali rallentamenti decisionali conseguenti all'articolazione delle competenze deliberative in base alla natura giuridica del soggetto, del comportamento tenuto dalle organizzazioni sindacali nella ricerca di una possibile mediazione degli interessi in gioco ai fini della pronta ripresa del lavoro. (Nella specie, in un giudizio relativo alla qualificabilità come antisindacale, ai sensi dell'art. 28 legge n. 300 del 1970, del comportamento di un datore di lavoro che, in un caso in cui la lotta sindacale era trascesa da una mera astensione collettiva dal lavoro a manifestazioni di violenza che avevano inciso direttamente ed immediatamente sulla integrità degli impianti e sulla incolumità degli impiegati addettivi, aveva proceduto alla chiusura degli impianti produttivi per circa otto giorni (finché la situazione non si era normalizzata con l'intervento delle stesse organizzazioni sindacali e della prefettura, e con la ripresa del lavoro da parte dei dipendenti), il giudice di merito, con la sentenza cassata, aveva scisso un comportamento ontologicamente unico in due condotte, interessanti la prima il primo giorno di chiusura dello stabilimento e la seconda il restante periodo, per ritenere giustificata la prima e illegittima (in quanto ritorsiva) la seconda, pur in presenza di dati che confermavano sotto vari versi l'assunto della società resistente, relativo all'esistenza del concreto pericolo di una reiterazione anche nei giorni successivi dei comportamenti idonei a incidere su interessi primari tutelati dall'ordinamento).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)