Sez. 3, Sentenza n. 1030 del 25/01/2012 (Rv. 620567 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione feriale dei termini - Giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
A norma dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, richiamato dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, la sospensione feriale dei termini - analogamente a quanto previsto in materia di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi - non si applica ai giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)