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Sez. 3, Ordinanza n. 13928 del 09/06/2010 (Rv. 613269 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Durante il periodo feriale - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione ai sensi del r.d. n. 12 del 1941, come richiamato dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969 - Sussistenza - Applicabilità sia con riferimento alla fase sommaria che a quella a cognizione piena - Legge n. 52 del 2006 - Incidenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613269-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Anche a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il procedimento di opposizione agli atti esecutivi (come, del resto, quelli relativi alle altre opposizioni in materia esecutiva) è sottratto all'operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale prevista dalla legge n. 742 del 1969, sia con riferimento alla fase sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena, senza che abbia alcun rilievo che la consecuzione di questa abbia luogo mediante un'attività di iscrizione a ruolo del relativo affare agli effetti del suo svolgimento.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)