Sez. 5, Sentenza n. 42237 del 19/10/2021 Cc. (dep. 18/11/2021) Rv. 282094 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Termine di efficacia della confisca - Provvedimento di sospensione emesso al di fuori dei casi consentiti - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il provvedimento di sospensione dei termini di efficacia della confisca emesso fuori delle ipotesi espressamente previste dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha valore meramente dichiarativo ed allo stesso non conseguono gli effetti propri della sospensione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ininfluente, ai fini della decorrenza del termine di efficacia della confisca, la sospensione disposta a seguito di rinvio su richiesta del procuratore generale di termine per esaminare la documentazione depositata dai ricorrenti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 274 com. 6, Decreto Legge 17/03/2020 num. 20 art. 83, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)