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Sez. 3, Sentenza n. 28235 del 20/12/2005 (Rv. 585985 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Fondi divisi da stradella interpoderale e da corte comune - Requisito della contiguità ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585985-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta, in generale, nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè allorquando essi siano caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una linea comune di demarcazione. Pertanto, non può ritenersi realizzata tale condizione quando tra i due fondi si interpongano una stradella interpoderale e una corte che sia comune anche al fondo venduto, oltre che ad altri, poiché i fondi posti ai suoi lati non possono essere, appunto, considerati contigui tra di loro, ovvero separati da un comune confine, ma vanno definiti come fondi non contigui materialmente e fisicamente perché tra loro è interposto un altro immobile, ancorché oggetto non di proprietà individuale, ma di proprietà comune, e da nessuno utilizzabile altrimenti che come corte.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)