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Sez. 6, Sentenza n. 2808 del 22/02/1995 Ud. (dep. 16/03/1995) Rv. 200810 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico | Necessità - Fattispecie in tema di assistenza infermieristica ospedaliera.
Stato
decisa il 1995-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200810-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico

In materia di interruzione di un ufficio e servizio pubblico, l'art. 340 cod. pen. non richiede la potenzialità del turbamento del funzionamento del servizio di pubblica necessità, ma la effettività di esso. (Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Procuratore Generale avverso la sentenza del Pretore che aveva assolto una infermiera che durante il turno di lavoro notturno si era momentaneamente adagiata su un giaciglio di fortuna in un momento in cui nessun paziente necessitava di cure particolari e in condizioni da percepire immediatamente ogni richiesta di intervento, ritenendo che tale comportamento non costituisse interruzione di pubblico servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)