Sez. U, Sentenza n. 505 del 03/03/1970 (Rv. 345536 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - CONSIGLI LOCALI - ORGANI AMMINISTRATIVI - CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE - GIURISDIZIONE SPECIALE - RICORSO EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - AMMISSIBILITA - CONSIGLIO DEL COLLEGIO LOCALE E PM - CONTRADDITTORI NECESSARI.*
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - CONSIGLI LOCALI - ORGANI AMMINISTRATIVI - CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE - GIURISDIZIONE SPECIALE - RICORSO EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - AMMISSIBILITA - CONSIGLIO DEL COLLEGIO LOCALE E PM - CONTRADDITTORI NECESSARI.*
I consigli locali dell' ordine professionale dei Geometri sono organi amministrativi, ed amministrativi sono i loro Atti, compresi quelli con i quali siano irrogate sanzioni disciplinari il consiglio nazionale dell' ordine in occasione di controversie tra l' ordine e gli iscritti e giurisdizione speciale, le cui pronunzie possono essere impugnate davanti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione. Contraddittori necessari a pena di inammissibilita nel suddetto giudizio di legittimita sono l'organo che ha emesso il provvedimento causativo della controversia (collegio locale) ed il procuratore della Repubblica del luogo in cui ha Sede il medesimo collegio.*
Riferimenti normativi: DM 15/02/1949 art. 5, Costituzione art. 111, DM 15/02/1949 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)