Sez. U, Ordinanza n. 23508 del 19/07/2026 (Rv. 679474-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense - Proposizione da parte di difensore non munito di mandato speciale - Applicabilità dell'art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo anteriore alla cd. Riforma Cartabia - Esclusione - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - In genere.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
Nel giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, il difensore deve essere munito di mandato speciale ed iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del r.d.l. 1578 del 1933, con la conseguenza che, nelle ipotesi in cui la procura alle liti sia inesistente o manchi in atti, non è applicabile l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione, vigente ratione temporis, introdotta dall'art. 46,
comma 2, della l. n. 69 del 2009, la quale, contrariamente al testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, non consentiva la sanatoria di un atto inesistente.
Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60 com. 4, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)