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Sez. 2, Sentenza n. 1741 del 28/01/2005 (Rv. 578774 - 01)

POSSESSO - COMPOSSESSO | Chiamati all'eredità o coeredi - Situazione di compossesso - Pretesa possessoria esclusiva di uno di essi - Diritto di ritenzione - Configurabilità - Esclusione - Azione di reintegrazione - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578774-01

POSSESSO - COMPOSSESSO

Il chiamato all'eredità subentra al de "cuius" nel possesso dei beni ereditari senza la necessità di materiale apprensione, come si desume dall'art. 460 cod. civ. che lo abilita, anche prima dell'accettazione, alla proposizione delle azioni possessorie a tutela degli stessi, cosìcome l'erede, ex art. 1146 cod. civ., vi succede con effetto dall'apertura della successione. Ne consegue che, nell'uno e nell'altro caso, instauratasi una situazione di compossesso sui beni ereditari, qualora uno dei coeredi (o dei chiamati) impedisca agli altri di partecipare al godimento di un cespite, trattenendone le chiavi e rifiutandone la consegna di una copia, tale comportamento - che manifesta una pretesa possessoria esclusiva sul bene - va considerato atto di spoglio sanzionabile con l'azione di reintegrazione. (Nella specie la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver erroneamente qualificato come chiamato all'eredità un coerede che aveva trattenuto le chiavi di un immobile rientrante nell'asse ereditario, aveva escluso che tale comportamento, accompagnato dalla pretesa di possesso esclusivo del bene, costituisse violazione del compossesso dei coeredi, qualificandolo come "ritenzione da godimento esclusivo a titolo di comproprietà per effetto del meccanismo successorio", senza considerare che la ritenzione è una forma eccezionale di autotutela insuscettibile di applicazione analogica fuori dalle ipotesi normativamente previste.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 460, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1146, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)