Sez. 2, Sentenza n. 13921 del 25/09/2002 (Rv. 557565 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Da parte del coerede della quota degli altri coeredi - Ammissibilità - Condizioni - Prova del possesso esclusivo - Onere a carico dell'usucapiente.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE
Il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria una vera e propria interversione del titolo del possesso, esercitando il potere di fatto sul bene in termini di esclusività; a tal fine, peraltro, non è sufficiente che gli altri coeredi si siano astenuti dall'uso del bene in comune, occorrendo che quello fra i coeredi, il quale invochi l'usucapione, abbia goduto del bene stesso in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza opposizione per il tempo utile ad usucapire; né tale comportamento può consistere solo in atti di gestione del bene comune o in atti tollerati dagli altri coeredi, né, infine, rilevano le variazioni catastali che egli abbia ottenuto, ove non provi d'averle portate a conoscenza degli altri compossessori o che questi l'abbiano altrimenti conseguita senza alcuna reazione. L'onere della prova di tale dominio esclusivo sulla "res" comune grava sull'usucapiente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 714, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)