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Sez. 2, Sentenza n. 5226 del 12/04/2002 (Rv. 553674 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Comunione ereditaria - Usucapione da parte di un coerede della quota degli altri coeredi - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553674-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE

Il coerede, il quale dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso (art. 1102, 1141 e 1164 cod. civ.), attraverso l'astensione del possesso medesimo in termini di esclusività' ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso comune della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziale una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus"; poiché, peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizza<to e amministrato il bene ereditario, provvedendo fra l'altro al pagamento delle imposte e alla manutenzione (sussistendo al riguardo una presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi), il coerede che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 714, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)