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Sez. 1, Sentenza n. 12 del 04/01/1978 (Rv. 389289 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE - CRITERI - CONTRIBUTO ECONOMICO DEL CONIUGE ALLA CONDUZIONE FAMILIARE - SUFFICIENZA - APPLICAZIONE CONGIUNTA DEGLI ALTRI CRITERI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389289-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE - CRITERI - CONTRIBUTO ECONOMICO DEL CONIUGE ALLA CONDUZIONE FAMILIARE - SUFFICIENZA - APPLICAZIONE CONGIUNTA DEGLI ALTRI CRITERI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il contributo economico che un coniuge abbia dato alla conduzione familiare puo di per se giustificare il riconoscimento, in favore del coniuge stesso, dell'assegno di divorzio di cui all'art 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, tenendo conto che tale norma, nel fissare, al fine indicato, anche altri criteri concorrenti, non subordina l'attribuzione dell'assegno in questione alla possibilita di fare concreta applicazione di tutti congiuntamente i criteri medesimi. (V 4428/76, mass n 383145; (V 41/76, mass n 378662; (V 2169/75, mass n 375940).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)