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Sez. 1, Sentenza n. 2169 del 28/05/1975 (Rv. 375940 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - NATURA COMPOSITA - RILEVANZA - DETERMINAZIONE DELLA MISURA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1975-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375940-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - NATURA COMPOSITA - RILEVANZA - DETERMINAZIONE DELLA MISURA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Il giudice del merito, chiamato a decidere sulla spettanza e la misura dell'assegno periodico previsto dall'art 5 della legge 1 dicembre 1970 n 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), deve considerare la natura composita di detto assegno e, precisamente: valutarne la funzione assistenziale in senso lato, facendo comparativo riferimento alle condizioni economiche dei coniugi; la funzione risarcitoria in senso ampio, con riguardo alle ragioni della decisione e cioe ai fattori causativi dello scioglimento del rapporto matrimoniale; la funzione compensativa, con riguardo al contributo economico portato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio comune. Nel rispetto degli indicati criteri e parametri valutativi, necessariamente concorrenti, il giudice ha ampia discrezionalita, soprattutto in ordine alla quantificazione dell'assegno. (Conf 1194/74, mass n 369240).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)