diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4428 del 23/11/1976 (Rv. 383145 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RICORSO AD UNO SOLO DI ESSI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383145-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RICORSO AD UNO SOLO DI ESSI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

In tema di assegno periodico previsto dall'art 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, al giudice del merito, che abbia partitamente e compiutamente preso in esame tutti i criteri di valutazione ed estimazione dettati dalla citata norma (ragioni del fallimento del matrimonio, condizioni economiche dei coniugi, contributo di ciascuno alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi), non e precluso di riconoscere e quantificare l'assegno medesimo, in proporzione delle sostanze dell'obbligato, con prevalente riferimento ad uno solo dei citati criteri (nella specie, quello, cosiddetto compensativo, del contributo alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio comune). (V 41/76, mass n 378662; (V 2169/75, mass n 375940; (V 3308/74, mass n 371828).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)