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Sez. L, Ordinanza n. 850 del 18/01/2005 (Rv. 579068 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE | Controversie sulla cessazione del rapporto associativo e del rapporto lavorativo del socio lavoratore con la società cooperativa - Competenza del giudice del lavoro e applicazione del rito speciale in base alla regola dell'art. 40 comma terzo cod.proc.civ. - Competenza del Tribunale ordinario sulle controversie relative alla "prestazione mutualistica" ex art. 5 legge n. 142 del 2001 - Eccezione - Estensione alla controversia relativa a diritti sostanziali e previdenziali del lavoratore - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579068-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui si controverta sulla cessazione del rapporto associativo e del rapporto lavorativo la competenza non è quella del tribunale ordinario, ma (in applicazione del principio fissato dall'art. 40, comma terzo, cod. proc. civ.) quella del tribunale in composizione monocratica come giudice del lavoro, con l'applicabilità del relativo rito. Rispetto a tale regola costituisce eccezione la previsione di cui al testo novellato dell'art. 5 della legge n. 142 del 2001, secondo cui sono di competenza del Tribunale ordinario le controversie tra socio e cooperativa relative alla "prestazione mutualistica", da intendersi in senso rigido e con impossibilità di estensione alle controversie riguardanti i diritti sostanziali e previdenziali del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 03/04/2001 num. 142 art. 5 CORTE COST., Legge 14/02/2003 num. 30 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)