Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24692 del 06/12/2010 (Rv. 615736 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Controversie sulla cessazione del rapporto associativo e del rapporto lavorativo del socio lavoratore con la società cooperativa - Regime successivo all'entrata in vigore della legge n. 30 del 2003 - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO
In tema di lavoro del socio di cooperativa, nel regime successivo all'entrata in vigore della legge 14 febbraio 2003, n. 30, la controversia sul licenziamento intimato in dipendenza o contestualmente all'esclusione del socio non spetta alla competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro, ma compete al tribunale ordinario (nella specie, con il rito societario di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, "ratione temporis" applicabile), avendo la legge richiamata valorizzato la dipendenza del rapporto di lavoro da quello societario, l'accertamento della cui legittima cessazione è pregiudiziale a quello della legittimità del licenziamento.
Riferimenti normativi: Legge 03/04/2001 num. 142 art. 5 CORTE COST., Legge 14/02/2003 num. 30 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2533 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)