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Sez. 3, Ordinanza n. 10943 del 11/05/2006 (Rv. 593248 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Citazione nulla per incertezza sull'indicazione del giudice adìto - Doppia iscrizione a ruolo - Avanti a due uffici giudiziari diversi - Rispettivamente da parte dell'attore e del convenuto - Prevenzione - Determinazione - Rilevanza della notificazione eventualmente eseguita dall'attore in rinnovazione della citazione disposta dal giudice dell'iscrizione a ruolo dal medesimo eseguita - Esclusione - Fondamento - Criterio di terminazione - Anteriorità dell'iscrizione a ruolo - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593248-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

In tema di litispendenza, nel caso in cui la stessa causa, in ragione di un'incertezza dell'indicazione dell'ufficio giudiziario adìto nella citazione e, quindi, della sua nullità, venga iscritta a ruolo avanti a due giudici diversi, rispettivamente dall'attore e dal convenuto, la prevenzione di cui all'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., non si può determinare sulla base dell'anteriorità della notificazione della citazione, cioè dell'efficacia della vocatio in ius, atteso che vi è stata una sola notificazione e si deve d'altro canto escludere - in base al secondo comma dell'art. 164 cod. proc. civ. (nel testo vigente "ex lege" n. 353 del 1990) - che, in caso di ordine di rinnovo della citazione rivolto all'attore dal giudice avanti al quale egli abbi compiuto l'iscrizione a ruolo, la notificazione da assumersi agli effetti della litispendenza sia quella eseguita in esecuzione di quell'ordine e non l'originaria notificazione della citazione nulla. Ne consegue che la litispendenza dev'essere individuata, per analogia iuris, dando rilievo al momento di efficacia dell'attività processuale successiva alla notificazione originaria, cioè alla costituzione in giudizio e, quindi, attribuendo la prevenzione a quella fra le due costituzioni che risulti avvenuta per prima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)