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Sez. L, Sentenza n. 3109 del 12/04/1990 (Rv. 466640 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - SENTENZA DI PRIMO GRADO - IMPUGNAZIONE - MEZZI - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - APPELLO - PROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466640-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - SENTENZA DI PRIMO GRADO - IMPUGNAZIONE - MEZZI - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - APPELLO - PROPONIBILITÀ.*

La sentenza emessa dal pretore, in funzione di giudice del lavoro, in Sede di procedimento di opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione di pagamento di somme (d'importo superiore a lire cinquantamila) per violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie è appellabile, e non già ricorribile per Cassazione, non essendo applicabile la norma generale dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (che stabilisce non l'appellabilità ma la ricorribilità della sentenza conclusiva del giudizio di opposizione), in quanto l'art. 35, quarto comma, della stessa legge prevede che il giudizio di opposizione alle ingiunzioni relative alla materia predetta "è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile", e dovendo il mezzo d'impugnazione esperibile essere individuato in base al procedimento in concreto adottato. (V 2484/89, mass n 462846; (V 1436/88, mass n 457585; (Conf 1434/89, mass n 462256).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 440, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)