Sez. L, Sentenza n. 1434 del 22/03/1989 (Rv. 462256 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - COMPETENZA - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE O APPELLABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE - CRITERI - SENTENZA RESE DAL PRETORE DEL LAVORO EX ART. 35 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - APPELLABILITÀ - LIMITI.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - COMPETENZA - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE O APPELLABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE - CRITERI - SENTENZA RESE DAL PRETORE DEL LAVORO EX ART. 35 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - APPELLABILITÀ - LIMITI.*
In tema di applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, al fine di stabilire se il provvedimento emesso dal pretore a conclusione del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione sia ricorribile per Cassazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 di tale legge, o appellabile (oltre il limite di valore di cui all'art. 440 cod. proc. civ.) secondo la disciplina propria delle controversie previdenziali richiamata dal quarto comma dell'art. 35 della stessa legge, occorre aver riguardo al tipo di procedimento concretamente adottato dal giudice. Pertanto, le sentenze rese dal pretore, in funzione di giudice del lavoro, a conclusione del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione dell'i.N.P.S. per violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie depenalizzate ai sensi del citato art. 35 sono impugnabili con l'appello (sempreché il valore della controversia decisa ecceda l'importo di lire cinquantamila) e non con ricorso per Cassazione. (V 6516/88, mass n 460841; (V 6184/88, mass n 460550; (V 5828/88, mass n 460340; (V 4348/88, mass n 439340).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 440, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)