Sez. 2, Sentenza n. 2097 del 20/05/1977 (Rv. 385822 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE - AFFACCIO - NOZIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE - AFFACCIO - NOZIONE.*
'affacciarsì, nell'uso corrente che puo presumersi recepito dal legislatore nella definizione delle vedute (art 900 cod civ), e il porsi l'osservatore di media altezza, comodamente, senza pericolo e senza l'ausilio di alcun mezzo artificiale, col petto, protetto dall'opera, a livello superiore a quello massimo dell'opera stessa nel punto di osservazione, in modo da poter sporgere oltre tale livello il capo e vedere, anche obliquamente e lateralmente, l'immobile altrui e, nello stesso tempo, da poter esser visto dallo esterno. Lo spessore del parapetto e le sporgenze del muro su cui esso insiste non sono di per se situazioni necessariamente escludenti la veduta allorche impediscono all'osservatore affacciato di estendere lo sguardo fino ai piedi del muro medesimo. Ricorrendo siffatte situazioni, soccorre il criterio della destinazione normale e permanente dell'opera, in rapporto alla struttura e conformazione di essa nonche alla situazione dei luoghi, criterio la cui applicazione e rimesso al prudente e motivato giudizio di merito. (V 1120/76, mass n 379792; (V 13/71, mass n 349309; (V 1960/68, mass n 333984).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)