Sez. 2, Sentenza n. 1120 del 29/03/1976 (Rv. 379792 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - INSPECTIO E PROSPECTIO IN ALIENUM - ESTREMI - PARAPETTO - RILEVANZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - INSPECTIO E PROSPECTIO IN ALIENUM - ESTREMI - PARAPETTO - RILEVANZA.*
Non ogni apertura e idonea all'Esercizio della veduta, poiche essa e tale, in contrapposizione alla nozione di luce, solo quando sussistano i dati obbiettivi che ne consentano l'individuazione, nel senso che il manufatto, per le sue caratteristiche, deve palesarsi inequivocabilmente come destinato ad uso normale e permanente di veduta, in guisa da permettere il comodo Esercizio di essa. In particolare, occorre che la veduta esercitabile risponda a una determinata ampiezza di utilizzabilita, nel senso che, contemporaneamente, siano consentite una comoda inspectio, e cioe la possibilita di guardare nel fondo del vicino senza l'uso di mezzi artificiali, e una prospectio altrettanto comoda, la quale sussiste qualora, sempre senza l'ausilio di mezzi adiuvandi artificiali, l'apertura consenta anche di sporgere il capo e vedere nelle diverse direzioni in modo agevole e non pericoloso. Da cio deriva l'importanza che il parapetto tra gli elementi oggettivi che contraddistinguono il manufatto destinato all'Esercizio di una veduta, quale opera complementare e indispensabile per garantire non solo la comodita, ma anche un grado di sicurezza per l'incolumita personale dello utente della veduta, in modo che essa possa essere praticata da persona di normale Costituzione fisica e senza che l'affacciarsi richieda una particolare agilita fisica o un particolare allenamento. (V 3639/74, mass n 372152; (V 2924/74, mass n 371365).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)