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Sez. 1, Sentenza n. 25627 del 23/10/2008 (Rv. 605667 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO | Ordinanza ex art. 373 cod. proc. civ. - Impugnabilità in cassazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605667-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO

Contro l'ordinanza adottata dal giudice di appello che, ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ., ha respinto o accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza del giudice di primo grado, non può essere proposto ricorso per cassazione, neppure ex art.111 Cost., trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non risolve alcuna controversia sul piano contenzioso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)