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Sez. 3, Sentenza n. 5197 del 25/05/1998 (Rv. 515793 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO | Ordinanza ex art. 373 cod. proc. civ. - Impugnabilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515793-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO

Contro il provvedimento ex art. 373 cod. proc. civ. che respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per cassazione non può essere proposto ricorso per cassazione trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non contiene alcuna decisione in senso tecnico-processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)