Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24646 del 22/11/2011 (Rv. 619997 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Fermo amministrativo - Art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Finalità - Obbligo di procedere ad esecuzione forzata sul bene a mezzo del quale è stata in ipotesi commessa l'infrazione - Esclusione - Potere del concessionario di aggredire qualsiasi bene mobile registrato appartenente al debitore - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il provvedimento di fermo amministrativo di un bene mobile registrato, regolato dall'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è misura preordinata all'espropriazione forzata dei beni del debitore al fine di consentire la realizzazione del credito dell'Amministrazione. Ne consegue che, nel silenzio della legge ed in conformità ai principi generali in materia di esecuzione forzata (artt. 491 e segg. cod. proc. civ.), non c'è alcun limite oggettivo alla realizzazione del credito dell'Amministrazione, sicché il concessionario non è obbligato ad aggredire unicamente il bene a mezzo del quale, in ipotesi, è stata commessa l'infrazione, ma può colpire qualsiasi bene mobile registrato appartenente al debitore-contravventore. (Fattispecie in tema di preavviso di fermo amministrativo conseguente a sanzione per violazione del codice della strada).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)