Sez. 3, Sentenza n. 10040 del 29/09/1997 Ud. (dep. 10/11/1997) Rv. 209482 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Estinzione per oblazione a norma della legge 23 dicembre 1996, n.662 - Previsione di termine perentorio per il pagamento integrale.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di condono edilizio, l'art.2 comma 40 della legge 23 dicembre 1996 ha stabilito un termine perentorio per procedere al versamento della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione, maggiorata degli interessi legali, modificando la precedente normativa dettata dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724 in base alla quale il termine finale per versare l'oblazione coincideva con la definitiva determinazione del Sindaco o con la formazione della concessione in sanatoria per silenzio assenso. (In applicazione di tali principi è stato ritenuto che non si erano prescritti i reati contravvenzionali puniti con la sola ammenda commessi l'11 marzo 1992, dovendosi tener conto, oltre che della sospensione ex art. 44 legge 28 febbraio 1985, n.47, anche di quella prevista dall'art. 38 stessa legge per la durata di due anni dal 31 marzo 1995 al 31 marzo 1997).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 40 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)