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Sez. L, Sentenza n. 3774 del 17/08/1977 (Rv. 387441 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387441-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudice del merito e libero, nel suo prudente apprezzamento, di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne la attendibilita e la congruenza e scegliere fra le varie risultanze quelle ritenute idonee, esaminando le varie prove non isolatamente, ma organicamente, nel quadro unitario dell'indagine di fatto. Pertanto, la motivazione della decisione, che consenta il controllo dell'iter logico seguito, al fine di accertarne la rispondenza a criteri logici e l'assenza di contraddizioni e lacune su punti decisivi della controversia, deve ritenersi adeguata e sfugge al Sindacato di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)