Sez. 2, Sentenza n. 2177 del 06/05/1978 (Rv. 391561 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudice del merito, nell'Esercizio del potere discrezionale di valutazione delle prove raccolte, e libero di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliendo, in particolare, fra le risultanze acquisite, quelle ritenute idonee. La valutazione delle prove, involgendo apprezzamenti di fatto, e incensurabile in Cassazione ove risulti sorretta da congrua e corretta motivazione che consenta il controllo del procedimento logico seguito e posto a fondamento della decisione. (V 1631/77, mass n 385341; (Conf 3774/77, mass n 387441).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)