Sez. 2, Sentenza n. 8332 del 22/08/1998 (Rv. 518283 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Liquidazione del compenso - Tariffe professionali - Criteri - Applicazione - Necessità - Liquidazione del compenso secondo equità - Illegittimità.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
Nelle materie disciplinate da tariffe professionali (nella specie, quelle riguardanti ingegneri ed architetti) il giudice è del tutto privo del potere di liquidare il compenso al professionista secondo equità, e deve, per converso, provvedere alla liquidazione delle spese e degli onorari secondo le prescrizioni contenute nelle tariffe stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 24/06/1923 num. 1395 CORTE COST., Legge 05/05/1976 num. 340, DM Grazia e Giustizia 11/06/1987
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)