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Sez. 1, Sentenza n. 7244 del 16/04/2004 (Rv. 572109 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale (art. 34 legge n. 833 del 1978) - Provvedimento del Sindaco - Ricorso davanti al Tribunale da parte dell'interessato - Notifica al Sindaco - necessità - Omissione - Sanatoria a seguito di costituzione - Possibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572109-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il ricorso avverso il provvedimento sindacale che dispone trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi della legge n. 788 del 1978, proposto davanti al tribunale, deve - ai sensi dell'art. 35, comma 11, l. cit. -, essere notificato al Sindaco, a pena di nullità ex art. 164, comma quarto, cod. proc. civ., e non può essere sanato dalla mera costituzione della controparte (e tanto meno dalla sua mera comparizione) trattandosi non già di un vizio della notifica (<vocatio in ius>) ma relativo al contenuto dell'atto introduttivo, riguardante l'esposizione dei fatti e delle ragioni che lo sostengono (<editio actionis>) (Nella specie, la Corte - su ricorso del Sindaco - ha affermato la nullità dell'intero procedimento ed ha cassato il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio, previa notifica al Sindaco del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1978 num. 833 art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)