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Sez. 1 - , Ordinanza n. 3660 del 13/02/2020 (Rv. 657071 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE | Trattamento sanitario obbligatorio - Ricorso - Legittimazione passiva - Sindaco in qualità di ufficiale di governo - Notificazione all'Avvocatura dello Stato - Necessità - Errata evocazione del sindaco quale rappresentante del Comune - Nullità - Sanatoria.
Stato
decisa il 2020-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657071-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE

Il ricorso contro il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio dev'essere promosso nei confronti del sindaco quale ufficiale di governo, cioè organo diretto dello Stato, e non quale rappresentante del Comune, ente estraneo alla procedura, sicché la sua evocazione in giudizio in quest'ultima veste determina un vizio relativo non solo alla notificazione del ricorso, ma all'"editio actionis", cioè al contenuto dell'atto introduttivo, che è causa della nullità ex art. 164, comma 4, c.p.c., sanabile ai sensi del successivo comma 5 mediante la rinnovazione dell'atto da notificarsi presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Riferimenti normativi: Legge 13/05/1978 num. 180 art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)