Sez. 1, Sentenza n. 2519 del 15/04/1996 Cc. (dep. 17/06/1996) Rv. 204942 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Sospensione per particolare complessità del dibattimento - Nozione di "particolare complessità" - Implicazioni.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione
L'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., nel prevedere la sospensione dei termini di custodia cautelare in caso di particolare complessità del dibattimento, ha inteso comprendere in tale concetto non solo la complessità inerente alla trattazione e decisione del processo con riferimento all'esigenza di approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e di assunzione di numerosi mezzi istruttori, ma anche tutte le difficoltà ed ostacoli di ordine logistico attinenti alla organizzazione dei mezzi e strutture necessari per la celebrazione del dibattimento. Pertanto, l'ordinanza di sospensione ben può essere pronunciata all'inizio del dibattimento, prima della formulazione delle richieste delle parti, qualora, sulla base di oggettivi e specifici elementi, sia prevedibile che il dibattimento, per la sua complessità, possa durare oltre i termini di fase.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)