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Sez. 1, Sentenza n. 5650 del 09/10/1997 Cc. (dep. 24/10/1997) Rv. 208627 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Per particolare complessità del dibattimento - Criteri di valutazione - Ragioni intrinseche al processo e situazioni estrinseche - Rilevanza di entrambe - Esemplificazione.
Stato
decisa il 1997-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208627-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare per particolare complessità del dibattimento, ai sensi dell'art.304, comma 2, c.p.p., possono assumere rilievo tanto ragioni intrinseche al processo quanto situazioni obiettive ad esso estrinseche quali, ad esempio, l'impossibilità di fissare quotidianamente udienza a causa di concomitanti impegni gravanti sui componenti del collegio, ovvero l'esistenza di difficoltà logistico-organizzative, specie se determinate non già - o non solo - da carenze strutturali, ma anche da sopravvenute modificazioni del quadro normativo (modificazioni costituite, nella specie, da pronunce della Corte costituzionale in tema di incompatibilità di magistrati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)