Sez. 1, Sentenza n. 4718 del 28/04/1995 (Rv. 492044 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Procedure esecutive mobiliari - Esistenza - Prova sufficiente della conoscenza dello stato di insolvenza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Con riguardo ai presupposti dell'azione revocatoria fallimentare, l'esistenza di procedure esecutive mobiliari a carico del debitore non costituisce, di per sè, prova sufficiente della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto convenuto in revocatoria, non essendo dette procedure soggette a forme di pubblicità, a differenza di quanto è previsto per quelle immobiliari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)