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Sez. 1, Sentenza n. 4731 del 28/05/1997 (Rv. 504743 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Presupposti - Stato di insolvenza del debitore - Pregressa conoscenza da parte del creditore convenuto in revocatoria - Necessità - Sufficienza di una mera conoscibilità astratta - Esclusione - Conoscenza concreta - Necessità - Desumibilità da elementi presuntivi - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504743-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Ai fini della "revocatoria fallimentare", il presupposto soggettivo della cosiddetta "scientia decotionis" non è integrato dalla mera conoscibilità, in astratto, dello stato di insolvenza del debitore, al momento dell'atto solutorio impugnato, ma dalla sua conoscenza effettiva e concreta, salva la possibilità che gli elementi di conoscibilità possano costituire, se valutati nella concretezza del fatto sottoposto ad esame, elementi presuntivi atti a fornire la dimostrazione della esistenza della suddetta componente soggettiva; dimostrazione di cui la curatela è onerata. Se è vero, peraltro, che sia i protesti che le procedure esecutive costituiscano elementi presuntivi atti ad ingenerare, nel creditore, la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza del debitore ogni qual volta i titoli protestati siano stati rilasciati allo stesso convenuto in revocatoria o siano conoscibili con l'ordinaria diligenza, ed ogni qual volta le procedure esecutive siano state promosse dallo stesso creditore convenuto, è altrettanto vero, negli altri casi, sia che l'esistenza di procedure esecutive mobiliari non costituisca - di per sè - prova sufficiente dello stato di insolvenza (attesa l'assenza di forme di pubblicità), sia che, dalla considerazione che i protesti e le procedure esecutive rappresentano elementi astrattamente idonei a rivelare la crisi economica dell'imprenditore poi) fallito, non si può far discendere la automatica conclusione che, ove il creditore non li abbia percepiti, egli non sia stato sufficientemente prudente ed accorto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)