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Sez. 1, Sentenza n. 699 del 23/01/1997 (Rv. 501971 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Crediti liquidi ed esigibili - Revocatoria dei relativi pagamenti - Conoscenza dello stato di insolvenza - Prova - Presunzioni - Idoneità - Circostanze specifiche ostative - Prova da parte del creditore - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501971-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza ("scientia decoctionis") che costituisce presupposto della revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, il giudice può ricorrere a presunzioni semplici, sulla base di fatti obiettivi e dei comportamenti di comune prudenza ed avvedutezza, salva la possibilità del convenuto di dimostrare mediante circostanze specifiche e concrete che egli non era stato in grado di conoscere lo stato del debitore all'epoca dei pagamenti usando la normale ed ordinaria diligenza. (Nella specie, la sentenza confermata dalla S.C. aveva accolto l'azione revocatoria evidenziando le imponenti manifestazioni dell'insolvenza del debitore, quali le numerose procedure ingiunzionali, le notizie di stampa, il ritiro del credito bancario, la sospensione dei lavori da parte delle imprese subfornitrici).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)