Sez. 1, Sentenza n. 11733 del 07/12/1990 (Rv. 470074 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - OCCUPAZIONE TEMPORANEA - DURATA - MANCATA PRECISIONE - DURATA BIENNALE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - OCCUPAZIONE TEMPORANEA - DURATA - MANCATA PRECISIONE - DURATA BIENNALE.*
L'occupazione temporanea, rivolta a consentire in via d'urgenza l'inizio dell'opera pubblica, tanto se autorizzata con decreto, quanto se fondata sul negozio (di diritto pubblico) con cui il privato abbia prestato assenso all'occupazione medesima, ha, in difetto di diversa previsione, la durata biennale prevista dall'art. 73 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, tenuto conto che l'art. 20 secondo comma della legge 22 ottobre 1971 n. 865 non fissa "a priori" la diversa durata di cinque anni, ma si limita a consentire un protrarsi dell'occupazione fino a cinque anni (in base al titolo originario, ovvero a proroga intervenuta prima della scadenza del termine con esso indicato). (V 2654/89, mass n 462950; (V 465/87, mass n 450198).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)