Sez. 1, Sentenza n. 4841 del 24/04/1993 (Rv. 482018 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Pagamento - In genere | Espropriazione per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare ed economica - Soggetto beneficiario - Indennità - Pagamento - Soggetto obbligato.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Pagamento - In genere
Nell'espropriazione disposta a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare ed economica, beneficiario dell'espropriazione, e quindi proprietario delle aree a tal fine acquisite, è il Comune, anche quando l'occupazione venga attivata da enti, istituti o cooperative incaricate della realizzazione dei programmi a norma dell'art. 60 della succitata legge, poiché, in tal caso, questi enti agiscono d'intesa col Comune ed in nome e per conto di esso, con la conseguenza che quest'ultimo è l'unico obbligato verso l'espropriato al pagamento dell'indennità di espropriazione.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)