Sez. 1, Sentenza n. 7060 del 28/07/1994 (Rv. 487554 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Realizzazione di opere nel quadro dell'edilizia economica e popolare - Delega dal Comune allo I.A.C.P. - Opposizione alla stima dell'indennità espropriativa - Giudizio - Legittimazione passiva - Comune - Spettanza - I.A.C.P. e Regione - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Con riguardo all'ipotesi di attività delegate dal comune allo I.A.C.P. per la realizzazione di opere nel quadro dell'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865, è il comune, in quanto beneficiario e titolare delle aree espropriate, ad essere legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità espropriativa, e non invece l'I.A.C.P., anche quando quest'ultimo abbia acquisito direttamente le aree (art. 60 legge cit.), né la Regione, che, pur essendo l'autorità incaricata della determinazione dell'indennità, non era titolare di una posizione debitoria sostanziale, derivante solo dalla effettiva acquisizione del bene espropriato.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)