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Sez. 1, Sentenza n. 1783 del 18/02/1995 (Rv. 490523 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - IN GENERE | Espropriazione per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare ed economica - Beneficiario dell'espropriazione - Indennità - Pagamento - Soggetto obbligato.
Stato
decisa il 1995-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490523-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - IN GENERE

Nell'espropriazione disposta a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare ed economica, beneficiario dell'espropriazione, e quindi proprietario delle aree a tal fine acquisite, è il Comune, anche quando l'occupazione venga attivata da enti, istituti o cooperative incaricate della realizzazione dei programmi a norma dell'art. 60 della succitata legge, poiché, in tal caso, questi enti agiscono d'intesa col Comune ed in nome e per conto di esso, con la conseguenza che quest'ultimo è l'unico obbligato verso l'espropriato al pagamento dell'indennità di espropriazione.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)