Sez. 5, Sentenza n. 7814 del 22/03/1999 Ud. (dep. 16/06/1999) Rv. 213867 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Tempo di commissione - Sentenza - Amnistia o indulto - Conseguenze.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE
Il tempo di commissione dei reati di cui agli artt. 216, 217, 223 e 224 Legge fallimentare, è quello che decorre dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, e questo è il tempo che va rapportato al termine di efficacia dell'amnistia o dell'indulto, se non altrimenti specificato dalla legge di previsione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 224 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 224 CORTE COST., Legge Falliment. art. 238, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 238, Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)