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Sez. 4, Sentenza n. 12721 del 04/10/1999 Ud. (dep. 09/11/1999) Rv. 215164 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO | Eventuale intervenuta prescrizione del reato - Formula assolutoria - Irrilevanza del fatto - Prevalenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215164-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO

La dichiarazione di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ai sensi dell'art. 27 del DPR 22 settembre 1988, n.448 prevale, ex art. 129 comma 2, cod. proc. pen., sulla dichiarazione della prescrizione del reato, in quanto, presupponendo che il fatto non abbia i contenuti di disvalore tipizzati nella norma incriminatrice, lungi dall' implicare un giudizio di colpevolezza, equivale ad un giudizio assolutorio assimilabile a quello secondo cui il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 com. 2 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)