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Sez. 5, Sentenza n. 13910 del 08/02/2017 Ud. (dep. 22/03/2017) Rv. 269389 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta prefallimentare - Natura di condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento - Conseguenze sul tempo e il luogo di commissione del reato.
Stato
decisa il 2017-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269389-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, dalla natura di condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento deriva che il luogo e il tempo della commissione del reato, ai fini della determinazione della competenza territoriale, dei tempi di prescrizione e del calcolo del termine di efficacia dell'amnistia o dell'indulto, coincidono con quelli della sentenza di fallimento. (In motivazione, la Corte ha precisato, altresì, che la natura di condizione obiettiva di punibilità comporta l'insindacabilità della sentenza di fallimento, anche sotto il profilo delle eventuali modifiche migliorative della disciplina del fallimento ai sensi dell'art. 2 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 44, Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)