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Sez. 1, Sentenza n. 782 del 22/01/1993 (Rv. 480408 - 01)

Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma | Costituzione in giudizio di più parti per mezzo di uno stesso procuratore - Mandato - Conferimento con unico atto - Costituzione in giudizio - Legittimità - Condizioni - Preclusione ex art. 103 cod. proc. civ. - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480408-01

Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma

La costituzione in giudizio di più parti, per mezzo di uno stesso procuratore cui sia stato conferito il mandato con unico atto da tutte sottoscritto è valida solo quando fra le medesime parti non vi sia conflitto di interessi - che può essere non solo attuale, ma anche virtuale, nel senso non della sua mera eventualità, bensì del suo connaturale collegamento al particolare rapporto esistente fra le parti, i cui interessi risultino, in astratto suscettibili di contrapposizione - e non è di per sè preclusa dal disposto dell'art. 103 cod. proc. civ., il quale contempla il "simultaneus processus" non solo nel caso di litisconsorzio facoltativo proprio (e cioè di connessione per il titolo o per l'oggetto), ma anche quando le varie cause abbiano in comune una o più questioni la cui soluzione sia necessaria per la decisione di tutte. (Nella specie, alla stregua dei principi di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ricognitiva della legittimità della costituzione in giudizio con unico procuratore da parte di soggetti diversi, che lamentavano lesione della titolarità di rispettivi marchi per effetto di illegittimo uso da parte di un terzo di altro marchio, similare a ciascuno dei precedenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)